- Che cos´è?
PEC è l´acronimo di Posta Elettronica
Certificata. È un sistema di "trasporto" di documenti informatici che presenta
delle forti similitudini con il servizio
di posta elettronica "tradizionale",
cui però sono state aggiunte delle
caratteristiche tali da fornire agli utenti
la certezza, a valore legale, dell´invio
e della consegna (o meno) dei messaggi email
al destinatario.
- A chi si rivolge?
Chiunque abbia bisogno di inviare e ricevere messaggi e allegati in modo sicuro, con attestazione di invio e consegna, può farlo con la PEC comodamente dal proprio computer senza code o lunghe attese agli sportelli postali.
La PEC è obbligatoria per: Società,
Professionisti e Pubbliche Amministrazioni
- A che cosa serve la PEC?
La PEC può essere utilizzata per la
trasmissione di tutti i tipi di informazioni
e documenti in formato elettronico; consente
di certificare l´invio, l´integrità
e l´avvenuta consegna del messaggio
scambiato tra il Gestore di PEC del mittente
e quello del destinatario; ha lo stesso valore
legale della tradizionale raccomandata con
avviso di ricevimento (garantendo, quindi,
l´opponibilità a terzi dell´avvenuta
consegna).
- Che differenza c´è tra la raccomandata
con ricevuta di ritorno ed il servizio di PEC? (dal punto di vista legale, economico, di tempo e praticità del servizio)
Il servizio di PEC consente di effettuare
l´invio di documenti informatici avendo
la garanzia di "
certificazione" dell´invio e dell´avvenuta
(o mancata) consegna. Il servizio ha, pertanto,
tutti i requisiti della raccomandata con
A/R cui si aggiungono notevoli vantaggi sia
in termini di tempo che di costi. In particolare,
nella PEC si riscontra:
- 1) semplicità ed economicità di
trasmissione, inoltro e riproduzione;
- 2)) semplicità ed economicità di
archiviazione e ricerca;
- 3) facilità di invio multiplo, cioè
a più destinatari contemporaneamente,
con costi estremamente più bassi rispetto
a quelli dei mezzi tradizionali;
- 4) possibilità di consultazione ed uso
anche da postazioni diverse da quella del
proprio ufficio o abitazione (basta un qualsiasi
PC connesso ad Internet e un normale browser
web), ed in qualunque momento grazie alla
persistenza del messaggio nella casella di
posta elettronica;
- 5) che, diversamente dalla raccomandata, nella
ricevuta di avvenuta consegna sono presenti
anche i contenuti del messaggio originale.
- Dove è possibile trovare la normativa
di riferimento della PEC?
La normativa è interamente presente
e scaricabile dall´apposita sezione
del sito del
Cnipa.
- Le modalità di utilizzo della PEC
sono diverse da quelle di una normale posta
elettronica?
Le modalità di accesso sono sostanzialmente
le stesse. Si può accedere alla propria
casella di PEC sia attraverso un client di
posta elettronica, che attraverso un browser
Internet. Nel primo caso, prima di poter
utilizzare la propria casella sarà
necessario configurare il proprio client
con i parametri forniti dal Gestore di PEC
scelto.
- Quali caratteristiche ha in più la
PEC rispetto all´e-mail tradizionale?
La PEC, per quanto in apparenza simile al
servizio di posta elettronica "
tradizionale", offre un servizio più completo
e sicuro, prevedendo:
- 1)livelli minimi di qualità del servizio
e di sicurezza stabiliti dalla legge;
- 2)certificazione dell´invio e della e
consegna del messaggio;
- 3)l´opponibilià a terzi rispetto
alle operazioni di invio e ricezione di un
messaggio.
- Quando è preferibile inviare messaggi
di PEC?
La casella di PEC è indicata soprattutto
per effettuare comunicazioni "ufficiali" per le quali il mettente vuole avere
delle evidenze con valore legale dell´invio
e della consegna del messaggio.
Ciò non toglie che, volendo, la casella
possa essere utilizzata per qualsiasi comunicazione
anche nel caso in cui non sia indispensabile
la certificazione dell´invio e della
consegna.
- In che modo si ha la certezza della consegna
di un messaggio di PEC?
Nel momento in cui l´utente invia il
messaggio, riceve, da parte del proprio Gestore
di PEC, una ricevuta di accettazione con
relativa attestazione temporale. Tale ricevuta
costituisce prova legale dell´avvenuta
spedizione del messaggio. Allo stesso modo,
quando il messaggio perviene nella casella
del destinatario, il suo gestore di PEC invia
al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata)
consegna, con l´indicazione di data
ed orario, a prescindere dalla visualizzazione
del messaggio da parte del destinatario.
- La PEC certifica la lettura del messaggio
da parte del destinatario?
No, la certificazione è relativa ai
soli eventi di invio del messaggio e di consegna
dello stesso nella casella di PEC del destinatario.
- La PEC è in grado di garantire l´identità
della casella mittente?
Si, in quanto è assicurata l´inalterabilità
dell´indirizzo associato alla casella
dalla quale si effettua l´invio del
messaggio.
- La PEC è in grado di garantire l´associazione
fra il titolare del servizio e la relativa
casella di posta elettronica certificata?
Si, in quanto il soggetto che intende richiedere
un servizio di PEC deve presentare al Gestore,
oltre alla richiesta di attivazione del servizio,
anche un documento che attesti la sua identità
diventando quindi titolare del servizio.
- La PEC consente di individuare in modo
certo la provenienza del messaggio?
Si, dal momento che è garantita l´inalterabilità
dell´indirizzo associato alla casella
dalla quale si effettua l´invio del
messaggio; inoltre, proprio questa particolarità
del servizio PEC, risulta essere un valido
deterrente contro il fenomeno dello SPAM.
- Da una casella di PEC è possibile
inviare un messaggio certificato a chiunque
abbia una casella di posta elettronica?
Si, ma l´invio e la ricezione di un
messaggio di PEC hanno valore legale solo
nel caso in cui il destinatario sia dotato
di una casella di Posta Elettronica Certificata.
- É possibile inviare messaggi di Posta
Elettronica Certificata tra utenti che utilizzano
Gestori di PEC differenti?
Si, la normativa impone ai differenti gestori
di PEC di garantire la piena interoperabilità
dei servizi offerti.
- Il destinatario di un messaggio di Posta
Elettronica Certificata può negare
di averlo ricevuto?
Nel caso in cui il messaggio sia stato effettivamente
consegnato, il destinatario non può
negare l´avvenuta ricezione, dal momento
che la ricevuta di avvenuta consegna del
messaggio, firmata ed inviata al mittente
dal Gestore di PEC scelto dal destinatario,
riporta la data e l´ora in cui il messaggio
è stato consegnato nella casella di
PEC del destinatario, certificandone l´avvenuta
consegna.
- Se si smarrisce una ricevuta a chi ci si
deve rivolgere per ottenerne una copia valida
a fini legali?
In tal caso occorre rivolgersi al proprio
Gestore di PEC il quale, per legge, è
obbligato a "registrare" e archiviare (vedi "Che cosa è il file log?") tutte le operazioni relative alle
trasmissioni effettuate per trenta mesi.
- Per quanto tempo presso il server del gestore
rimane traccia di tutte le operazioni relative
alle trasmissioni effettuate?
La Norma impone ai Gestori di PEC di tenere
traccia di tutte le trasmissioni effettuate
per un periodo di trenta mesi, in un apposito archivio informatico (Vedi
"Che cosa è il file log?").
- Che cosa è il File Log?
Il File Log è un registro informatico
all´interno del quale vengono memorizzate
tutte le operazioni relative alle trasmissioni
effettuate (invio, ricezione, etc.) utile
per la ricostruzione delle ricevute, nel
caso di eventuale smarrimento delle stesse.
- Quali sono gli aspetti concernenti la sicurezza
e la privacy dei dati personali dei titolari
di caselle PEC?
La Norma impone ai Gestori di PEC di applicare
tutte le procedure atte a garantire la sicurezza
e la privacy dei dati personali. Analogo
livello di sicurezza è garantito anche
per le informazioni archiviate nel Log delle
trasmissioni.